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Ordinanza — n. 16915/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for identity document forgery, rejecting procedural and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for identity document forgery. The appellant argued that the facts should have been classified under a lesser offense and that the sentencing violated procedural rules, but the court found these arguments repetitive and unsupported. The decision emphasizes that possessing an ID with a false photo constitutes the more serious crime due to its incriminating value, while sentencing discretion remains with the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 497-bis c.p.; Art. 606 c.p.p.: Possession of an identity document with a false photograph constitutes the more serious crime of forgery rather than a lesser offense, and sentencing discretion regarding aggravating or mitigating circumstances falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Parole chiave

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identity document forgery criminal appeal inadmissibility sentencing discretion false photograph evidence procedural violation claim documenti d'identità uso di false generalità credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 497-bis c.p.
- che l'imputato Ahmetovic Dilan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma di condanna del reato di cui all'art. 497 -bis comma 2 cod.
Art. 606 c.p.p.
pen.; - che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 497 -bis comma 2 cod. pen
- che l'imputato Ahmetovic Dilan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma di condanna del reato di cui all'art. 497 -bis comma 2 cod. pen.; - che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art.
art. 497 -bis comma 1 cod. pen
in relazione alla mancata qualificazione del fatto nell'alveo dell'art. 497 -bis comma 1 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018
e non quello meno grave di cui al primo comma della stessa norma, attesa la particolare valenza indiziaria della presenza della fotografia del possessore rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv.
Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016
Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC DILAN nato a ROMA il 21/12/1996 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Ahmetovic Dilan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma di condanna del reato di cui all'art. 497 -bis comma 2 cod. pen.; - che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata qualificazione del fatto nell'alveo dell'art. 497 -bis comma 1 cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; nonché, è manifestamente infondato in quanto il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità è circostanza idonea ad integrare il reato di cui all'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. e non quello meno grave di cui al primo comma della stessa norma, attesa la particolare valenza indiziaria della presenza della fotografia del possessore rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303;

Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554); - che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e, in concreto, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore