Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and indeterminate. The appellant argued a violation of procedural rules regarding sentencing, but the court found the reasoning failed to specify the factual elements underlying the criticism. Consequently, the court ruled that the appellate judge could not exercise its supervisory power without these essential details.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and fails to indicate the specific factual elements upon which the criticism is based, thereby preventing the appellate court from identifying the grounds for review.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLLARO CIRO nato a NAPOLI il 10/09/1963 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'imputato Vollaro Ciro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna dei reati a lui ascritti ai capi 5) e 7); - che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 marzo 20