Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds and inadmissible challenge to sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vassallo Rolando inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding vague insolvency curator reports and the equivalence of aggravating and mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, failing to cite specific facts, and noted that evaluating sentencing equivalence is a discretionary merit judgment not subject to appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds identifying the contested elements, and challenges to the discretionary equivalence of sentencing circumstances fall outside the scope of appellate review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASSALLO ROLANDO nato a PATERNO' il 19/06/1961 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'imputato Vassallo Rolando ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma in riforma della sentenza emessa dal GUP presso Tribunale di Roma ha ridotto la pena principale inflitta al predetto imputato a anni due e mesi otto di reclusione e quelle accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma L.F. in pari durata; - che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia manifesta mancanza della motivazione relativamente all'asserita vaghezza delle relazioni dei curatori fallimentari - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pagg. 6-8 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia mancanza di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda pag. 11 della sentenza impugnata), tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); d'altronde, la difesa non indica gli elementi, in ipotesi favorevoli all'imputato, pretermessi dalla Corte; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso