Ordinanza — n. 16909/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBA IONUT EMANUEL CUI 0239XAO nato il 08/11/1979 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che l'imputato Tiba Ionut Emanuel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma di condanna per il reato di furto pluriaggravato; - che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. - è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16909/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 e 625 cod. pen. - è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBA IONUT EMANUEL CUI 0239XAO nato il 08/11/1979 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'imputato Tiba Ionut Emanuel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma di condanna per il reato di furto pluriaggravato; - che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. - è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 marz