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Ordinanza — n. 16904/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated threat conviction, citing lack of admissibility for evidence re-evaluation and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Spoto Vincenzo and Castronovo Giuseppe Elia inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of surveillance footage identification and the application of mitigating circumstances, but the court rejected these claims as they sought to re-read evidence rather than correct specific procedural errors. Consequently, the court upheld the lower court's conviction for aggravated threats and the imposed sentence, emphasizing the finality of the trial court's discretion on sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the re-evaluation of evidence or the sentencing discretion of the trial court are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Cassation Admissibility of Appeals Sentencing Discretion Evidence Re-evaluation Aggravated Threats Procedural Finality identificazione credibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPOTO VINCENZO nato a RAFFADALI il 18/06/1972 CASTRONOVO GIUSEPPE ELIA nato a SAN CATALDO il 03/05/1981 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Spoto Vincenzo e Castronovo Giuseppe Elia ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto di minaccia aggravata; - che il primo motivo del ricorso proposto dal Castronovo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del materiale probatorio, lamentando - in particolare - la mancanza di certezza nell'individuazione della propria persona mediante le immagini di videosorveglianza, non è consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 3 del provvedimento impugnato); che il secondo motivo di ricorso proposto dal Castronovo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e, in concreto, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure); - che il primo motivo proposto dallo Spoto, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del materiale probatorio, lamentando - in particolare - la mancanza di certezza nell'individuazione della propria persona mediante le immagini di videosorveglianza, non è consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 3 del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo di ricorso proposto dallo Spoto, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e, in particolare, con riferimento all'assenza di un proprio contributo causale, non è consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); - che il terzo motivo di ricorso proposto dallo Spoto, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 marzo 20