Italian Supreme Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation in traffic offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the sentencing was arbitrary. The appellant argued the penalty calculation violated legal principles, but the court noted that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court upheld the lower court's decision to convict the defendant for false declaration and traffic offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The assessment of punishment and the application of aggravating or mitigating circumstances constitute the discretionary power of the court of first instance, which is exercised in accordance with established legal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANLUME ROBERTO nato a UDINE il 11/11/1958 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Granlume Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che, assolvendo l'imputato dal reato di cui agli artt. 116, commi 15 e 17 del codice della strada (capo 2), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure e la condanna per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. B) e comma 2 -sexies del codice della strada; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, in concreto, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2