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Ordinanza — n. 16897/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge to general mitigating circumstances reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16897/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground challenged the reasoning regarding general mitigating circumstances. The appellant argued the lower court failed to recognize these circumstances, but the court found the first-instance judgment sufficiently motivated without requiring an exhaustive review of all favorable elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a judgment denying general mitigating circumstances is inadmissible if the first-instance judgment provides a reasoned decision based on relevant facts, as the appellate court need not consider every element presented by the parties.

Parole chiave

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general mitigating circumstances inadmissible appeal reasoning defect criminal appeal Cassation procedure circostanze aggravanti o attenuanti attenuazione libera della pena ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUMMO FRANCESCO nato a AVOLA il 16/07/1983 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Giummo Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 e 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ric.orso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27