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Ordinanza — n. 16896/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16896/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16896/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASONTE FRANCESCO nato a VITTORIA il 23/06/1987 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Asonte Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità„ in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, il quale specificava le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute (pag. 3: gli elementi di fatto indicati: la ricostruzione della condotta e i precedenti penali emersi); d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16896/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3: gli elementi di fatto indicati: la ricostruzione della condotta e i precedenti penali emersi); d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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attenuazione della pena licenziamento per furto motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione abbandono del procedimento per truffa allontanamento malgrado rischio di persecuzione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASONTE FRANCESCO nato a VITTORIA il 23/06/1987 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Asonte Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità„ in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, il quale specificava le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute (pag. 3: gli elementi di fatto indicati: la ricostruzione della condotta e i precedenti penali emersi); d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il