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Ordinanza — n. 16895/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16895/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16895/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOPELLA GIOVANNI nato a MODICA il 24/06/1962 avverso la sentenza del 31/03/2023 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Giovanni Iacopella ricorre (ulteriormente argomentando con memoria dell'8 marzo 2024) avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Ragusa, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Modica, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - l'assenza di una condotta intimidatrice, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere finalizzato (nonostante la formale qualificazione del motivo) a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato), si fonda su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'insussistenza di condotta illecita in ragione di un'azione non offensiva ma difensiva posta in essere dall'imputato, è inedito, in quanto non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo c:he, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 'favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16895/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 del provvedimento impugnato), si fonda su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'insussistenza di condotta illecita in ragione di un'azione non offensiva ma difensiva posta in essere dall'imputato, è inedito, in quanto non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo c:he, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 'favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale violenza o minaccia contro le autorità minaccia alla sicurezza pubblica pericolo di guerra allontanamento malgrado rischio di persecuzione pubblica intimidazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOPELLA GIOVANNI nato a MODICA il 24/06/1962 avverso la sentenza del 31/03/2023 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Giovanni Iacopella ricorre (ulteriormente argomentando con memoria dell'8 marzo 2024) avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Ragusa, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Modica, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - l'assenza di una condotta intimidatrice, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere finalizzato (nonostante la formale qualificazione del motivo) a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato), si fonda su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'insussistenza di condotta illecita in ragione di un'azione non offensiva ma difensiva posta in essere dall'imputato, è inedito, in quanto non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo c:he, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 'favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 marzo 2024 Il Co sigliere estensore I