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Ordinanza — n. 16893/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16893/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16893/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO ANGELA nato a CANICATTI il 10/08/1982 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che D'amico Angela ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto in abitazione pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine ala valutazione del quadro probatorio ed, in particolare, alla valutazione dell'individuazione fotografica posta a fondamento della ritenuta responsabilità penale, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 del provvedimento impugnato), si fonda su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; -che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16893/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4 del provvedimento impugnato), si fonda su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; -che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove inutilizzabilità delle prove illecite prove acquisite tramite sorveglianza prove di persecuzione prova oggettiva menomazione della capacità visiva
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO ANGELA nato a CANICATTI il 10/08/1982 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che D'amico Angela ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto in abitazione pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine ala valutazione del quadro probatorio ed, in particolare, alla valutazione dell'individuazione fotografica posta a fondamento della ritenuta responsabilità penale, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 del provvedimento impugnato), si fonda su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; -che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Preside