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Sentenza — n. 16892/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16892/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16892/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLINICA CONCETTA nato il 02/07/1976 avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di La mezia Terme, in composizione monocratica, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace della stessa città aveva condannato Concetta Gallinica per il delitto di minaccia in danno di Cinzia Mascaro; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputata (ulteriormente argomentando con memoria del 9 marzo 2024), a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo, l'intervenuta remissione di querela con relativa accettazione, in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione e, con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata alla luce dell'erronea valutazione effettuata dal giudice dell'appello con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa; - che l'intervenuta remissione di querelai (avvenuta il 16 novembre 2023), ritualmente accettata dall'imputato, in assenza di elementi per addivenire ad una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., impone la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione; - che tanto travolge le relative statuizioni civili (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16892/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129, comma 2, cod. proc. pen., impone la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione; - che tanto travolge le relative statuizioni civili (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301;

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale pene condizionali sospensione di pena ripristino dell'effetto sospensivo incitamento a violare o a rescindere un contratto reato di coazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLINICA CONCETTA nato il 02/07/1976 avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di La mezia Terme, in composizione monocratica, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace della stessa città aveva condannato Concetta Gallinica per il delitto di minaccia in danno di Cinzia Mascaro; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputata (ulteriormente argomentando con memoria del 9 marzo 2024), a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo, l'intervenuta remissione di querela con relativa accettazione, in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione e, con il secondo motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata alla luce dell'erronea valutazione effettuata dal giudice dell'appello con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa; - che l'intervenuta remissione di querelai (avvenuta il 16 novembre 2023), ritualmente accettata dall'imputato, in assenza di elementi per addivenire ad una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., impone la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione; - che tanto travolge le relative statuizioni civili (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301;

Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400); - che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pr