Italian Court dismisses appeal for generic legal error claim lacking specific comparison with court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of review was a generic allegation of erroneous legal application. The appellant argued the appellate court failed to evaluate specific medical evidence supporting a request for sentence revision. The court rejected this claim as it lacked a concrete comparison with the appellate court's actual reasoning regarding the insufficiency of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and do not provide a specific comparison with the ratio decidendi of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAUN MARTA nato a TANDAREI( ROMANIA) il 25/11/1997 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Paun Marta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha respinto la richiesta di revisione della sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto con destrezza in danno di una persona anziana; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata valutazione da parte della Corte di appello delle prove poste a sostegno della richiesta di revisione, non è consentito in sede di legittimità, perché generico, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (la Corte ben chiariva come la prova di cui si chiedeva la valutazione in sede di revisione - nello specifico documentazione sanitaria - non fosse adeguata, in quanto priva di specifico riferimento al rapporto sussistente tra il sanitario e l'imputata, oltre che priva di una sua completa identificazione); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2