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Ordinanza — n. 16886/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for drug trafficking based on false testimony and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Giuseppe Augello and Deborah Grimaldi inadmissible. The appellants challenged the court's finding that witness testimony was false and relevant to the crime, as well as the recidivism determination. The court rejected these arguments, noting that the appellate court had already logically refuted the implausibility of the defense's claims regarding the storage and purpose of the seized goods.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals against judgments are inadmissible when they reproduce identical grievances already adequately refuted by the appellate court, which has established the falsity of testimonial statements and the relevance of evidence to the crime.

Parole chiave

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inadmissible appeals false testimony drug trafficking recidivism Corte di Cassazione procedural rejection appellate review pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AUGELLO GIUSEPPE nato a CATTOLICA ERACLEA il 04/01/1949 GRIMALDI DEBORAH nato a COMO il 09/05/1980 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Augello Giuseppe e Grimaldi Deborah; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo ; con cui si censura la ritenuta falsità delle dichiarazioni testimoniali dei ricorrenti e si disconosce la loro rilevanza ed effettiva offensività ai fini della sussistenza del reato nell'ambito del diverso processo a carico di AugellID Giovanni, è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, c:he ha messo in risalto le ragioni della falsità delle inverosimili dichiarazioni secondo cui la merce conservata in un frigorifero fosse esclusivamente destinata per una cena per l'arrivo di alcuni parenti provenienti dal nord Italia, senza neppure essere in grado di riferire quando costoro sarebbero arrivati; che, in ordine alla censurata rilevanza delle dichiarazioni rese in sede processuale, la decisione osserva, con ragionamento logico e privo di lacune, che il contenuto dell'esame testimoniale assumesse sicuro rilievo nel giudizio in corso nella parte in cui era teso a confutare che la merce rinvenuta dal personale di polizia giudiziaria e sequestrata (in quanto non correttamente conservata) fosse destinata alla ristorazione (foglio secondo, terzo e quarto della parte motiva della sentenza); rilevato che, quanto alla posizione di Giuseppe Augello, analogo limite incontra il secondo motivo con cui si contesta la ritenuta recidiva che la Corte di appello ha giustificato con idoneo richiamo alle plurime pregresse condanne, tali da dimostrare la proclività a delinquere del ricorrente; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec