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Ordinanza — n. 16818/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses request for remittal due to lack of concrete local circumstances proving judicial bias.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16818/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the request for remittal inadmissible, ruling that the alleged judicial bias lacked specific factual grounding. The applicant claimed a local environment prevented a fair defense and suggested internal collusion, but the court found these assertions to be generic opinions rather than evidence of a grave local situation. Consequently, the request was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 48, comma 6, cod. proc. pen.; The request for remittal based on local circumstances is inadmissible unless it demonstrates concrete evidence of a specific environment threatening judicial impartiality, as generic opinions without factual basis do not satisfy the statutory requirements.

Parole chiave

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remissione del processo grave situazione locale legittimo sospetto imparzialità del giudice inammissibilità richiesta spese processuali Corte di Cassazione mutamento della situazione nel paese d'origine

Disposizioni normative citate

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Art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
Ritenuto che la richiesta non solo esula dai casi previsti dall'ordinamento ma, quanto alla grave situazione locale, fa riferimento a opinioni del tutto generiche e prive di qualsiasi specifico fondamento; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: SAVINO ANTONIO nato a GRUMO APPULA il 20/11/1961 trasmessa con ordinanza del TRIBUNALE di BARI del 15/11/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO CAPOZZI; 43583/2023 R.G. OSSERVA Rilevato che la richiesta di rimessione deduce a proprio fondamento violazione di norme procedurali da parte del giudice che procede nei suoi confronti indicative, secondo il richiedente, del pregiudizio del predetto magistrato nei suoi confronti, al quale sarebbe impedito il diritto di difesa; che, infine, l'istante (v. pg. 19 della richiesta) ascrive anche la decisione della Corte di appello che ha rigettato precedente ricusazione formulata dallo stesso istante a collusioni interne alla Magistratura finalizzate a "colpire" avversari di volta in volta individuati;

Ritenuto che in tema di remissione del processo, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273116);

Ritenuto che la richiesta non solo esula dai casi previsti dall'ordinamento ma, quanto alla grave situazione locale, fa riferimento a opinioni del tutto generiche e prive di qualsiasi specifico fondamento; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità della richiesta consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci