Italian court dismisses appeal on drug trafficking conviction, upholding minor offense classification based on total evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Boukhliqi Taibi inadmissible regarding the classification of his drug trafficking offense as minor. The court found the lower court correctly evaluated all symptoms, including the repeated nature of the conduct and the quantity of cocaine, to determine the offense was not minor. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The court must conduct a comprehensive evaluation of all symptomatic elements to ascertain the minor nature of the offense, rejecting appeals based solely on the absence of explicit requalification if the overall evidence supports the lower court's factual finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKHLIQI TAIBI nato a CHTAIBA( MAROCCO) il 01/01/1977 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto il ricorso proposto da Boukhliqi Taibi, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile, avendo la Corte territoriale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), escluso, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, l'integrazione della meno grave fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando sia il carattere ripetuto e continuativo della condotta di spaccio, attestato dal numero di clienti con cui l'imputato intratteneva rapporti costanti (tale da presupporre l'esistenza di uno stabile canale di rifornimento dello stupefacente), sia il quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina detenuto e l'entità dei crediti e dei debiti (cfr. pag. 6); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/0