Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and failure to raise new issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Valerio Marras inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the claim that the lower court incorrectly applied the minor offense provision, noting the arguments merely repeated those from the appeal without new evidence. Additionally, the court dismissed the challenge regarding recidivism and the lack of mitigating circumstances because these issues were not raised in the original appeal, violating procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already presented in the appeal or raises issues not devolved to the appellate court, as the supreme court cannot re-evaluate facts or introduce new grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAS VALERIO nato a ROMA il 18/11/2001 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Marras Valerio, che deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché appare meramente reiterativo di doglianze proposte con l'appello volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, avendo la Corte di merito, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), correttamente escluso la sussunzione del fatto nell'ipotesi della "minore gravità" sulla base di plurimi elementi accertati nel caso di specie, quali le modalità di detenzione della sostanza stupefacente all'interno dell'abitazione ove ristretto agli arresti domiciliari, il rinvenimento di un bilancino di precisione e di un coltello da cucina intriso di sostanza stupefacente, il possesso non giustificato, in considerazione dello stato di inoccupazione dell'imputato, di una rilevante somma di denaro in contante, paria a 22.571 euro, suddivisi in mazzette di banconote di vario taglio; osservato che il secondo motivo, che censura il diniego di esclusione dell'aumento per la contestata recidiva, è inammissibile, avendo la sentenza, con adeguato esame delle doglianze difensive e non illogica motivazione, dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante, evidenziando che l'imputato ha continuato a svolgere l'attività di spaccio nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per analogo reato, il che denota una assoluta indifferenza alla sanzione penale, evidentemente indicativa di un più accentuato grado di pericolosità sociale; ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è parimenti inammissibile, in quanto la questione non era stata devoluta con i motivi di appello, sicché con il ricorso di legittimità non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello e sulle quali, quindi, il giudice dell'impugnazione non si sia pronunciato (cfr.
Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci