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Ordinanza — n. 16813/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentence of application of penalty on request dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16813/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the limited statutory exceptions for challenging sentences of application of penalty on request. The appellant complained about the substitution of a custodial sentence with public utility work, arguing a violation of law and lack of motivation. The court ruled that such complaints are not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, which restricts appeals to specific issues like the defendant's will or legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals against sentences of application of penalty on request are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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application of penalty on request cassation appeal inadmissibility substitution of custodial sentence public utility work Code of Criminal Procedure tutela dell'interesse pubblico esclusione del dibattimento pubblico inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGANA' FRANCESCO nato a MESSINA il 08/03/1997 avverso la sentenza del 29/09/2023 del TRIBUNALE di MESSINAttato--evriso-a-14e-peFt4; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Laganà Francesco ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità; considerato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente si duole in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva.

In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 }I, consigliere estensore Il Preside