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Ordinanza — n. 16811/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed for inadmissibility as appeals challenge facts and sentencing reserved for trial courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Bartolini Emanuele and Migliorelli Elena inadmissible because they challenged factual findings and sentencing discretion reserved for the trial court. The appellants argued for personal drug use and excessive punishment, but the Court held these issues fall outside the narrow scope of admissible cassation grounds. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals challenging factual reconstructions or sentencing discretion are inadmissible in cassation unless they violate the narrow statutory grounds for review.

Parole chiave

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inadmissibility of appeals numerus clausus of grounds factual findings review sentencing discretion cassation jurisdiction limits ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
rilevato che, stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
rilevato che, stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARTOLINI EMANUELE nato a ASCOLI PICENO il 17/03/1973 MIGLIORELLI ELENA nato a CIVITANOVA MARCHE il 24/01/1991 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Bartolini Emanuele e Migliorelli Elena ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale i ricorrenti sono stati condannati per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la destinazione a un uso personale dello stupefacente rinvenuto, in luogo della destinazione a terzi, in quanto entrambi ne sono consumatori assidui, e con il secondo motivo, deducono violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, anche in ragione del giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee e della contestazione a solo carico del Bartolini della recidiva specifica infraquinquennale.

I ricorsi sono basati su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla diversità di tipologia di sostanze e dalla quantità di stupefacente, detenuta ed occultata sia nel veicolo che nell'abitazione, nonché dalle modalità di conservazione e di suddivisione in involucri di diversa consistenza.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel confermare integralmente il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice, al rinvenimento di una pluralità di involucri, alla personalità degli imputati, entrambi gravati da precedenti specifici. rilevato che, stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 fll consigliere estensore