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Ordinanza — n. 16810/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty application on request dismissed for inadmissibility due to improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16810/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence of penalty application on request based on grounds not permitted by law. The appellant argued for lack of reasoning regarding a prior acquittal, but the court noted that only specific issues like the defendant's will or legal qualification are valid grounds for such appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against penalty application on request are limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, excluding other doglianze.

Parole chiave

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penalty application on request cassation appeal inadmissibility public prosecution request limited grounds of appeal court costs and fine dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616, c.p.p.
Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACHAT BADR CUI 05VE3AN nato il 21/08/2000 avverso la sentenza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOdats-ausiisialle_paPt4; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Machat Badr ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e assenza di cause di proscioglimento; considerato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi del 'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento, non ponendo a sostegno del ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore Il Pres