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Ordinanza — n. 16807/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16807/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16807/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBECA MATTEO nato a ROMA il 30/01/1992 avverso la sentenza del 05/10/2023 del TRIBUNALE di ROMA Lato avviso alle parti• . udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Rubeca Matteo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16807/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della rendita d'invalidità disdetta per rappresaglia ricorso di annullamento censure procedurali revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Rubeca Matteo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBECA MATTEO nato a ROMA il 30/01/1992 avverso la sentenza del 05/10/2023 del TRIBUNALE di ROMA Lato avviso alle parti• . udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Rubeca Matteo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024.