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Ordinanza — n. 16806/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against requested penalty application dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16806/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence of penalty application upon request without raising legally permitted grounds. The appellant alleged a lack of reasoning regarding a prior acquittal, but the court noted that only specific issues like the defendant's will, factual correlation, legal qualification, or penalty illegality allow such appeals. Consequently, the appeal was rejected as an impermissible complaint, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against penalty application upon request are strictly limited to specific grounds; complaints regarding lack of reasoning for non-application of acquittal are inadmissible.

Parole chiave

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penalty application upon request cassation appeal inadmissibility statutory grounds limitation lack of reasoning complaint procedural penalty fine controllo della commisurazione della pena istanza di revisione penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile .
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent.
art. 444 cod. proc. pen
pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; considerato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIM OMORUYI CUI: 05MG7VK nato il 20/04/2002 avverso la sentenza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Omoruyi Ibrahim ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; considerato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile .

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.

In definitiva, quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore Il President