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Ordinanza — n. 16805/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal on recidivism and improper challenge to factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16805/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by D'Andrea Tiziana inadmissible, ordering her to pay legal fees and a fine. The first ground was rejected because challenging the court's factual evaluation of evidence regarding drug concealment is not permitted in cassation proceedings. The second ground failed because the defense did not contest recidivism during the appeal, making it inadmissible to raise for the first time, and the base sentence was already at the statutory minimum. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to pay the procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it challenges the court's factual evaluation of evidence or raises issues not contested in the lower instance, such as recidivism, or if the sentence imposed is already at the statutory minimum.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual evaluation review recidivism contestation statutory minimum penalty procedural costs fine imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
269745), e, per altro verso, ha evidenziato come la pena base sia stata inflitta nel minimo edittale, sicché evidentemente essa non è suscettibile di ulteriore riduzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 99 c.p.
Art. 133 c.p.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
269745), e, per altro verso, ha evidenziato come la pena base sia stata inflitta nel minimo edittale, sicché evidentemente essa non è suscettibile di ulteriore riduzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione (ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA TIZIANA nato a MILANO il 15/02/1964 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di D'Andrea Tiziana, che, deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità-, ribadito la destinazione a terzi dello stupefacente che l'imputata aveva occultato nell'imbottitura del reggiseno e che fu rinvenuto dal personale della polizia penitenziaria all'esito di perquisizione personale, in relazione sia al quantitativo della sostanza, pari circa 13 gr., da cui erano ricavabili 12 dosi, sia, appunto al luogo ove nascosto, nonché al fatto che la donna era in procinto di effettuare un colloquio in carcere con il figlio detenuto; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen., è parimenti inammissibile, in quanto, per un verso, la difesa, con l'appello, non aveva contestato la sussistenza della recidiva, sicché la questione non può . essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione (ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), e, per altro verso, ha evidenziato come la pena base sia stata inflitta nel minimo edittale, sicché evidentemente essa non è suscettibile di ulteriore riduzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il