Ordinanza — n. 16802/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHEMIRI FAKHRI CUI 01WUP01 nato il 04/06/1979 avverso la sentenza del 09/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAdatcraVVIszratterp'arti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Khemiri Fakhri ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990; considerato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16802/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990; considerato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHEMIRI FAKHRI CUI 01WUP01 nato il 04/06/1979 avverso la sentenza del 09/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAdatcraVVIszratterp'arti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Khemiri Fakhri ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990; considerato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.
In definitiva, quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 I consigliere estensore Il Pres