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Ordinanza — n. 16795/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; generic mitigating circumstances and confiscation arguments rejected due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16795/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Abdalkhalek Faris inadmissible, dismissing his claims regarding generic mitigating circumstances and drug confiscation. The first argument was rejected because the lower court's sentencing was based on concrete facts of drug possession and rudimentary organization, which were adequately motivated. The second argument failed because it was not raised during the appellate proceedings, violating procedural rules on admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds were not properly deduced in the prior instance, and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances confiscation of proceeds drug trafficking sentencing procedural defect appeal imputazione per reati di stupefacenti confisca di valori patrimoniali dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
ritenuto che il secondo motivo non è stato dedotto in appello ed è quindi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent.
art. 616 cod. proc. pen
ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDLKHALEK FARIS (CUI 05K64YL) nato il 02/08/1989 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso Abdlkhalek Faris ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata ;là quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R.309790, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con il secondo motivo violazione di legge in ordine alla statuizione della confisca del danaro in sequestro; considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle circostanze concrete dell'azione consistente nella detenzione di un quantitativo non minirdi di sostanza stupefacente, accompagnata anche da una minima organizzazione seppur rudimentale, posto che l'imputato ha previamente occultato il contenitore con la sostanza in luogo appartato per poi raggiungerlo insieme all'acquirente e ricavarne un pezzo da cedere a quest'ultimo. Inoltre, il giudice ha richiamato la sussistenza di precedenti penali sebbene con altro alias di natura specifica. ritenuto che il secondo motivo non è stato dedotto in appello ed è quindi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 consigliere estensore Il Preside