Criminal appeal dismissed as parties' prior agreement barred new grounds for appeal regarding vehicle restitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the parties' prior settlement agreement precluded raising new grievances in the subsequent appeal. The appellant argued for vehicle restitution based on a specific sentencing provision, but the court found no exceptions to the waiver rule applied to this case. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When parties reach an agreement on appealable points, they waive the right to raise further grievances in the appeal, except for illegal sentencing or defects in consent, which were not present here.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHADDARI GHADDARI MIMOUNE CUI 05XNKW7 nato il 14/02/1971 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE/dato avviso all-rpà CI) -r udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Ghaddari Ghaddari Mimoune, che deduce il vizio motivazione con riferimento al motivo di appello con cui si chiedeva la restituzione dell'autovettura con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/20