Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16792/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16792/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16792/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANSO LUCIA nato a NAPOLI il 03/04/1978 BORRELLI EMMANUELE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 29/04/1998 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che i ricorsi proposti, con un medesimo atto, nell'interesse di Sansò Lucia e Borrelli Emanuele, che deducono il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, sono inammissibili, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso, con un'argomentazione relativa al complessivo trattamento punitivo, i presupposti per una mitigazione della pena, peraltro inflitta in prossimità del minimo edittale, in relazione al numero delle cessioni effettuate, alla durata dell'attività di spaccio e, in relazione alla Sansò, anche per i numerosi precedenti penali; letta la memoria del difensore, la quale, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16792/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni pecuniarie attenuazione della pena sanzione penale pena accessoria motivi di cassazione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANSO LUCIA nato a NAPOLI il 03/04/1978 BORRELLI EMMANUELE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 29/04/1998 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che i ricorsi proposti, con un medesimo atto, nell'interesse di Sansò Lucia e Borrelli Emanuele, che deducono il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, sono inammissibili, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso, con un'argomentazione relativa al complessivo trattamento punitivo, i presupposti per una mitigazione della pena, peraltro inflitta in prossimità del minimo edittale, in relazione al numero delle cessioni effettuate, alla durata dell'attività di spaccio e, in relazione alla Sansò, anche per i numerosi precedenti penali; letta la memoria del difensore, la quale, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2