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Ordinanza — n. 16791/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for missing conditional suspension due to prior suspensions and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16791/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court correctly ignored a groundless argument regarding the omission of conditional sentence suspension. The appellant, Krasnic Sabaeta, claimed error after having already received two conditional suspensions for theft and refusal of sobriety checks before committing the current offense. The court ruled that the failure to examine a manifestly unfounded appeal ground does not constitute a legal violation warranting annulment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; In an appeal to the Supreme Court, the failure to examine a ground of appeal that is manifestly unfounded does not constitute a cause for annulling the contested judgment.

Parole chiave

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conditional sentence suspension recidivism prior offenses appeal inadmissibility manifestly unfounded ground Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione riabilitazione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Sez.5, n 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314
Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.5, n 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314
Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRASNIC SABAETA nato il 23/11/1973, avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso, Krasnic Sabaeta deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all' omessa concessione della sospensione condizionale della penale, in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, con applicazione della recidiva; considerato che con memoria il difensore della ricorrente ha prodotto certificato del casellario da cui non risultano precedenti penali; considerato che la censura è manifestamente infondata, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez.5, n 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314) , in quanto la ricorrente ha già beneficiato due volte del beneficio della sospensione condizionale della pena prima di commettere il reato per cui si procede, come risulta dal casellario generale agli atti, ove sono indicati due precedenti penali per il reato di furto e di rifiuto dell'accertamento dello stato di ubriachezza, per i quali la ricorrente ha beneficiato della sospensione condizionale della pena. rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. perì., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore Il Presidente