Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet specific grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bouaoun Haythem inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Bouaoun argued that the lower court violated the law and lacked proper reasoning regarding a penalty applied via a settlement agreement under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because the appeal did not fall within the narrow exceptions to inadmissibility explicitly listed in Article 448, paragraph 2-bis, which only permit cassation reviews for specific defects like the expression of the defendant's will or legal qualification errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentence issued pursuant to Article 444 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible unless it concerns the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure; failure to meet these grounds results in inadmissibility and liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAOUN HAYTHEM nato il 20/02/1988 avverso la sentenza del 22/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIAdato a iso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Bouaoun Haythem, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024.