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Ordinanza — n. 16789/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic challenge to drug trafficking conviction lacking specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16789/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Boutouil Mohamed inadmissible due to its generic nature. The appellant argued for acquittal under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found no specific engagement with the court's reasoning regarding the substantial quantity of drugs and evidence of organization. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal alleging violation of law or defect in reasoning is inadmissible if it remains generic and fails to confront the specific factual and logical steps taken by the lower court in evaluating the concrete circumstances of the case.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility drug trafficking conviction Article 131-bis Penal Code lack of specific argumentation court costs and fine traffico aggravato di cocaina imputazione per reati di stupefacenti caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTOUIL MOHAMED nato il 01/01/1971 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Boutouil Mohamed, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico, non confrontandosi con l'iter motivazionale che, in esito proprio alla complessiva valutazione della fattispecie concreta siccome invocata dal ricorrente (cfr.

Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064), ha fatto buon governo dei consolidati orientamenti interpretativi in materia, avendo escluso la qualificazione dell'offesa in termini di particolare "tenuità" in ragione sia del quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente di tipo "pesante" (pari a quasi cinquanta dosi medie singole di cocaina), sia del ritrovamento di ritagli di cellophane e del meticoloso occultamento della sostanza e del denaro, circostanze che danno conto di una sia pur minima organizzazione, idonea ad escludere l'occasionalità della condotta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il