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Ordinanza — n. 16786/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16786/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16786/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARGOU TOUHAMI nato il 23/05/1979 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Largou Touhami, che deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile sia perché, concretizzandosi nella mera enunciazione di argomentazioni astratte, è generico e privo delle ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono, sia perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso sia la sussistenza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'alt 62-bis cod. pen. - elementi peraltro nemmeno prospettati del ricorrente -, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); sia i presupposti per il riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto ravvisando, quale elemento ostativo, la rilevanza dei guadagni economici derivanti all'imputato dalla vendita di gr. 13,67 di principio attivo di cocaina, posto che, come riferito dagli acquirenti, una dosa, pari a mezzo grammo, veniva venduta al prezzo di 50 euro; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16786/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile sia perché, concretizzandosi nella mera enunciazione di argomentazioni astratte, è generico e privo delle ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono, sia perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso sia la sussistenza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'alt 62-bis cod. pen. - elementi peraltro nemmeno prospettati del ricorrente -, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); sia i presupposti per il riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto ravvisando, quale elemento ostativo, la rilevanza dei guadagni economici derivanti all'imputato dalla vendita di gr. 13,67 di principio attivo di cocaina, posto che, come riferito dagli acquirenti, una dosa, pari a mezzo grammo, veniva venduta al prezzo di 50 euro; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Parole chiave

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carattere economico di medicamenti traffico aggravato di cocaina attenuazione della pena contribuzione alle spese di cura tassa di compensazione reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
13,67 di principio attivo di cocaina, posto che, come riferito dagli acquirenti, una dosa, pari a mezzo grammo, veniva venduta al prezzo di 50 euro; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARGOU TOUHAMI nato il 23/05/1979 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Largou Touhami, che deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile sia perché, concretizzandosi nella mera enunciazione di argomentazioni astratte, è generico e privo delle ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono, sia perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso sia la sussistenza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'alt 62-bis cod. pen. - elementi peraltro nemmeno prospettati del ricorrente -, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); sia i presupposti per il riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto ravvisando, quale elemento ostativo, la rilevanza dei guadagni economici derivanti all'imputato dalla vendita di gr. 13,67 di principio attivo di cocaina, posto che, come riferito dagli acquirenti, una dosa, pari a mezzo grammo, veniva venduta al prezzo di 50 euro; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il