Court dismisses appeal for lack of motivation regarding minor offense exemption due to significant drug quantity and habitual conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Iyobhebhe Harrison inadmissible, ruling the lower court's decision was not manifestly illogical. The appellant argued for exemption under Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court rejected this by citing the substantial quantity of drugs, public health risks, and the defendant's status as a habitual drug courier. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal claiming lack of motivation for rejecting a minor offense exemption is inadmissible if the lower court's reasoning, based on drug quantity, public danger, and habitual conduct, is not manifestly illogical.
Parole chiave
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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: IYOBHEBHE HARRISON nato il 22/02/1979 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Iyobhebhe Harrison, che deduce la mancanza di motivazione in punto di mancato proscioglimento per tenuità del fatto, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale - con percorso argomentativo non manifestamente illogico - escluso l'applicabilità della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando il quantitativo non trascurabile di sostanzik stupefacente detenuto, idoneo alla preparazione di venti dosi medie singole di cocaina, altresì richiamando l'elevato pericolo per la salute pubblica, tale per cui l'offesa non può certamente qualificarsi in termini di minima offensività, e considerando, infine, l'abitualità della condotta, posto che l'imputato è gravato da un precedente penale specifico e ha dichiarato di essere un "corriere", come tale stabilmente dedito alla distribuzione della sostanza stupefacente (cfr. ad es.
Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024.