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Ordinanza — n. 16784/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of minor offense and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16784/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the offense lacked minor significance due to the large quantity of drugs found. The appellant argued for acquittal based on the principle of minor offense, but the court noted the substantial evidence of habitual trafficking and the high drug quantity. Consequently, the court affirmed the lower court's denial of generic mitigating circumstances and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The absence of elements constituting a minor offense does not automatically grant acquittal; the court must evaluate positive factors for mitigating circumstances, and appeals lacking logical foundation are inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking conviction minor offense principle generic mitigating circumstances inadmissible appeal habitual trafficking evidence in dubio pro debitore denuncia mendace delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBENEDETTO MICHELE nato a ROMA il 19/02/2001 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto il primo motivo di ricorso proposto da Di Benedetto Michele, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione mancato proscioglimento per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata, in maniera non manifestamente illogica, ha evidenziato gli elementi ostativi alla qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità" valorizzando l'elevato quantitativo di sostanza rinvenuta, pari a quaranta grammi, nonché l'incartamento trovato addosso al correo, nel quale erano riportati nomi e cifre, che danno conto della abitualità della condotta di spaccio (cfr. pag. 5); osservato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto che non presta il fianco a censure sul piano logico, la Corte di merito non ha ritenuto presenti, nel caso di specie, elementi valutabili per una mitigazione della pena - elementi peraltro nemmeno prospettati del ricorrente -, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma