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Ordinanza — n. 16782/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding drug quantity and minor gravity classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16782/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Prezioso's appeal against the Bari Court of Appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued that the lower court failed to recognize the 'minor gravity' exception under Article 73, paragraph 5 of the Drug Trafficking Decree, despite the conviction for drug trafficking. The court rejected this claim, affirming that the lower court correctly applied the principle of comprehensive evaluation by weighing the possession of multiple drug types, cutting tools, and a high quantity of 99.884 grams against the specific criteria for minor gravity, finding no logical contradiction in its reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if manifestly unfounded, requiring a complete assessment of all indicia of the specific case to determine if the minor gravity exception applies.

Parole chiave

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drug trafficking minor gravity manifest unfoundedness appeal DPR 309/90 Article 73 procedural inadmissibility drug quantity assessment ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 bis D.P.R. 309/90
41900_23 Ritenuto che con l'unico motivo di impugnazione ricorre per cassazione Matteo Prezioso avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis D.P.R.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
41900_23 Ritenuto che con l'unico motivo di impugnazione ricorre per cassazione Matteo Prezioso avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis D.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 113 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREZIOSO MATTEO nato a CERIGNOLA il 06/01/1996 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdefte-evvis-~Trartt udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; R.G. 41900_23 Ritenuto che con l'unico motivo di impugnazione ricorre per cassazione Matteo Prezioso avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis D.P.R. 309/90, come riqualificati i fatti, deducendo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto, contrariamente ai rilievi del ricorrente, che la sentenza impugnata non presta il fianco a censure motivazionali, atteso che - nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) - ha escluso la sussunzione del fatto nell'ipotesi della "minore gravità" valorizzando, quali elementi ostativi, la detenzione di tre diversi tipi di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marjuana), il dato quantitativo della droga pesante sequestrata, pari a 99,884 gr., da cui sono ricavabili 542 dosi medie singole (sì da soddisfare un ampio numero di acquirenti), il rinvenimento nel possesso dell'imputato di strumenti atti al taglio e al confezionamento della sostanza stupefacente; osservato altresì che il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non risulta affatto contraddittorio, avendo comunque fatto riferimento a dati quantitativi massimi, per i quali era stata riconosciuta la lieve entità del fatto, e a dati quantitativi medi, attorno ai quali si era maggiormente soffermata la giurisprudenza, infine operando la propria scelta tramite una non illogica lettura degli elementi fattuali già ricordati; rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso in ragione della sua manifesta infondatezza, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore I