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Ordinanza — n. 16781/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns factual evaluation reserved for the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16781/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding liability fell outside the limited list of legal errors reviewable at this stage. The second-instance court had already thoroughly examined the evidence, including intercepts and witness statements, to reconstruct the facts and determine the appellant's responsibility. Since the appeal focused on the factual assessment rather than a clear violation of law, the court ruled that the lower court's reasoning was unassailable and the appeal could not proceed.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the complaint concerns the evaluation of evidence and the reconstruction of facts, which are matters reserved to the court of first instance and its reasoning is unassailable in cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual evaluation reserved numerus clausus of censure liability determination intercepts evidence analysis modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent.
art. 616 cod. proc. pen
ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMINO DANTE nato a SIDERNO il 09/02/1967 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Dante Massimino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 25-26 della sentenza gravata, laddove ha affermato che, dalle intercettazioni effettuate, emerge che il ricorrente si trovava presso il bar Golosia certamente non casualmelysed occasionalment, come sostenut2 in quanto dalla intercettazioni emerge che a seguit~a fermo effettuato dalle forze dell'ordine il Carabetta e il Cara mostravano preoccupazioni in ordine alla sorte del Massimino.

Altra circostanza e(che il Benedetti si sarebbe recato in una casa insieme al Massimino ill giudice ha quindi ritenuto evidente che vi fosse stato un accordo intercorso fra Benedetti e Massimino in ordine alla necessità di raggiungere il Cara presso una luogo dove si sarebbe dovuto concludere o verificare un determinato fatto di sicuro interesse per tutti i correi. ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore Il Presidente D S L\ IN