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Ordinanza — n. 16779/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16779/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16779/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO DANIELE nato a SALERNO il 15/08/1993 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIcietcrzfwtswatte-IYart; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo Daniele Di Benedetto deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, d. P.R. 309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., deducendo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Regesto Legislator

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art. 599 cod. proc. pen, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16779/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Parole chiave

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assunzione di prove a titolo cautelare sospensione dell'istruzione prove tardive trasmissione spontanea di mezzi di prova legittimità della carcerazione preventiva interrogatorio formale di testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 599 cod. proc. pen
309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO DANIELE nato a SALERNO il 15/08/1993 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIcietcrzfwtswatte-IYart; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo Daniele Di Benedetto deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, d. P.R. 309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., deducendo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena, peraltro concordata dalle parti, e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi