Ordinanza — n. 16775/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASKO DANIEL nato il 08/08/1995 avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINIprato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Fasko Daniel, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16775/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASKO DANIEL nato il 08/08/1995 avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINIprato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Fasko Daniel, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione che certamente non ricorre nel caso in esame come risulta ictu ()cui/ dalla mera lettura del capo di imputazione, in cui è, tra l'altro, contestata la detenzione a fine di spaccio di quasi cinque kg. di marijuana, ed avendo correttamente il Tribunale operato ex art. 81 cpv. cod. pen. l'aumento di pena per la detenzione della cocaina, inquadrato tale autonomo e distinto fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. p. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca del denaro, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, come emerge dal dispositivo, laddove è stata disposta "la confisca e distruzione di tutto quanto in sequestro", deve ritenersi che la misura ablativa si riferisca alla sola sostanza stupefacente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02