Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16772/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against requested penalty application dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16772/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant challenged a judgment applying a penalty upon request, arguing a lack of reasoning regarding a prior acquittal. The court ruled that appeals against such judgments are strictly limited to specific statutory grounds, none of which were raised by the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against judgments applying penalties upon request are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty, excluding other grievances.

Parole chiave

Generato dall'IA
requested penalty application cassation appeal inadmissibility statutory grounds limitation procedural defect legal fees and fine motivazione nel merito motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta; ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta; ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGESE SALVATORE nato a POLISTENA il 27/07/1966 avverso la sentenza del 22/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA4ate-ahM«sa-alie...-pei; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Salvatore Borghese ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità; considerato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.

In definitiva, quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta; ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore Il Presid