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Ordinanza — n. 16771/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to request substitute short-term detention penalty under transitional rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16771/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to request the application of the substitute short-term detention penalty during the appellate hearing. The appellate court correctly convicted the appellant for unauthorized hazardous waste management, noting his non-cooperative behavior and the significant environmental damage caused. Since the appellant did not raise this specific issue in the second instance, the court ruled that the appeal lacked the necessary procedural foundation.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 616 c.p.p.: The request for the application of substitute short-term detention penalties must be explicitly made by the accused during the appellate hearing, and failure to do so renders the subsequent cassation complaint inadmissible.

Parole chiave

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substitute short-term detention transitional provisions appellate hearing request inadmissibility of appeal hazardous waste management modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie indennità per il danno soggettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Art. 616 cod. proc. pen.
Nel caso in disamina il ricorrente non ha fatto alcuna richiesta di sostituzione della pena; ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent.
Art. 20-bis cod. pen.
riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod.
art. 20-bis cod. pen
riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Nel caso in disamina il ricorrente non ha fatto alcuna richiesta di sostituzione della pena; ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n. 33027 del 10/05/2023
pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez.6, n. 33027 del 10/05/2023 Ud.
Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO ORONZO nato a MESAGNE il 20/05/1972 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; D'Amato Oronzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale stato condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.l. 152/2006, per aver, con persona rimasta ignota, effettuato un'attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi non autorizzata consistente nell'illecito trasporto di batterie da auto al piombo esauste nonché di materiale ferroso e non ferroso del tipo alluminio, rifiuti che venivano prelevati dai locali di un'officina dopo aver ingenerato nel titolare dell'officina la convinzione di essere un imprenditore autorizzato allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, in ordine alla norma violata ( n es a o. • a • - sei -diverso reatQcli_ cui alrart 101DL 742020! o in subordine, evidenziando la configurazione della diversa ipotesi prevista dal comma quarto dell'art 256 d.l. 152/2006 che sanziona l'inosservanza delle prescrizioni o dei requisiti necessari per la iscrizione e l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività; con il secondo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 131 bis cod. pen; con il terzo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla omessa applicazione, anche d'ufficio, della pena sostitutiva della pena detentiva breve, !mugoli tilleZiN araill Migri - Mi - considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 5 della sentenza gravata, laddove ha affermato che l'imputato, una volta caricati nel camion i rifiuti speciali prelevati dall'officina, non faceva sottoscrivere, come avrebbe dovuto, al titolare dell'officina, il formulario, in quanto con la scusa di spostare il camion si era allontanato senza farvi ritorno e anche nei giorni successivi chiamato al telefono, prendeva tempo senza mai tuttavia portare il formulario da sottoscrivere.

Il giudice ha anche evidenziato che il formulario che sarebbe dovuto essere compilato al fine di poter effettuare la raccolta di tali rifiuti speciali, non è stato neppure prodotto dibattimento, sicché è corretta la qualificazione del fatto nella fattispecie incriminata che punisce la gestione non autorizzata di rifiuti speciali; considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi 1Pn logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di elementi positivi che consentono la concessione delle circostanze attenuanti generiche, al contrario avendo assunto l'imputato un comportamento non collaborativo; con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, il giudice, con motivazione altrettanto congrua ed esente da vizi logici, ha fatto riferimento al danno prodotto di particolare rilevanza considerato che, peraltro, l'imputato non ha fatto alcun cenno allo smaltimento del materiale prelevato che deve quindi ritenersi sia stato smaltito in dispregio della normativa a tutela dell'ambiente; in ordine all'ultima doglianza, si osserva che, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez.6, n. 33027 del 10/05/2023 Ud. (dep. 28/07/2023 ) Rv. 285090).

Nel caso in disamina il ricorrente non ha fatto alcuna richiesta di sostituzione della pena; ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2