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Ordinanza — n. 16769/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16769/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16769/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODOU GUEYE nato il 02/11/2003 avverso la sentenza del 19/10/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Modou Gueye ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309790, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca del danaro in sequestro; ritenuto al riguardo che il giudice ha disposto la confisca del denaro ai sensi dell'art. 85 bis DPR 309/90 e dell'art. 240 bis cod. pen., in quanto ha ritenuto che j133tD3:15è la somma pari a euro 1.400 fosse incompatibile con lo stato di disoccupazione lavorativa dell'imputato, né il ricorrente ha fornito alcuna adeguata giustificazione in ordine alla provenienza lecita di tale denaro; ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16769/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309790, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca del danaro in sequestro; ritenuto al riguardo che il giudice ha disposto la confisca del denaro ai sensi dell'art. 85 bis DPR 309/90 e dell'art. 240 bis cod. pen., in quanto ha ritenuto che j133tD3:15è la somma pari a euro 1.400 fosse incompatibile con lo stato di disoccupazione lavorativa dell'imputato, né il ricorrente ha fornito alcuna adeguata giustificazione in ordine alla provenienza lecita di tale denaro; ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti indennizzo per detenzione ingiustificata pena pecuniaria sospesa eccezione di illegalità dipendenza da sostanze confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 240 bis cod. pen
85 bis DPR 309/90 e dell'art. 240 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODOU GUEYE nato il 02/11/2003 avverso la sentenza del 19/10/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Modou Gueye ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309790, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca del danaro in sequestro; ritenuto al riguardo che il giudice ha disposto la confisca del denaro ai sensi dell'art. 85 bis DPR 309/90 e dell'art. 240 bis cod. pen., in quanto ha ritenuto che j133tD3:15è la somma pari a euro 1.400 fosse incompatibile con lo stato di disoccupazione lavorativa dell'imputato, né il ricorrente ha fornito alcuna adeguata giustificazione in ordine alla provenienza lecita di tale denaro; ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il cons liere estensore Il Presidente