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Ordinanza — n. 16768/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16768/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16768/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA NICOLA nato a CARBONIA il 27/09/1991 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Carta Nicola ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/90, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16768/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R.309/90, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup traffico di canapa dipendenza da sostanze infrazioni riguardanti la canapa sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA NICOLA nato a CARBONIA il 27/09/1991 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Carta Nicola ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/90, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;

Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle condizioni economiche del nucleo familiare e alla scarsa valenza della confessione resa dall'imputato, incentrata soprattutto sulla giustificazione del proprio agire e poco sintomatica di un effettivo ravvedimento e consapevolezza del disvalore della condotta, ritenendo pertanto adeguata alla gravità concreta del fatto una pena edittale prossima al minimo gelittaitr; ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore Il Presidente