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Ordinanza — n. 16764/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16764/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16764/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARATTA ENZA nato a BROLO il 19/12/1976 LUPICA ANTONIO nato a PATTI il 11/08/1980 avverso la sentenza del 27/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PATTIdat-o-awi-so-a-11-e-part-i; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Enza Baratta e Antonio Lupica ricorrono per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90; considerato che i ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 16764/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90; considerato che i ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze qualificazione giuridica dei fatti motivi di cassazione allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90
pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90; considerato che i ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARATTA ENZA nato a BROLO il 19/12/1976 LUPICA ANTONIO nato a PATTI il 11/08/1980 avverso la sentenza del 27/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PATTIdat-o-awi-so-a-11-e-part-i; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Enza Baratta e Antonio Lupica ricorrono per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90; considerato che i ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame i ricorrenti hanno dedotto la carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.

In definitiva, quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 Il onsigliere estensore Il Pre