Italian Supreme Court dismisses appeal on drug trafficking conviction for reviewing facts and evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it challenged the trial court's factual evaluation of drug possession for trafficking. The appellant argued for a violation of criminal law and lack of reasoning regarding the defendant's responsibility, while the defense offered no new arguments. The court ruled that such appeals are barred in the final instance as they concern the assessment of evidence and fact-finding, which are not subject to review unless the reasoning is manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, Art. 616 c.p.p.; Appeals to the Supreme Court concerning the evaluation of evidence and the reconstruction of facts are inadmissible as they pertain to the trial court's discretionary power, unless the reasoning is manifestly illogical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CADONI TORE nato a ALGHERO il 01/06/1968 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Cadoni Tore, che, con due motivi strettamente collegati, deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604), la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità-, ha individuato plurimi profili che univocamente convergono nel ritenere provata la detenzione a fini di spaccio, quali il dato ponderale di due diverse sostanze stupefacenti sequestrate (dieci dosi di marijuana, pari a 3,91 gr., quattro dosi di hashish, pari a 2 gr., ed altri gr. 1,5 d marijuana), la suddivisione in dosi, la circostanza che l'imputato si trovasse in una zona di spaccio frequentata da tossicodipendenti, e considerando che l'imputato medesimo, in sede di interrogatorio, non ha fornito una spiegazione alternativa alla detenzione; letta la memoria del difensore, avv.
Elia Vacca, la quale, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma