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Ordinanza — n. 16762/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming violation of art. 73 DPR 309/1990 due to waiver of issues in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16762/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Loffredo Maria inadmissible, ruling that the parties' settlement agreement waived the right to raise further grievances in the subsequent legitimacy trial. Although the appellant argued a violation of Article 73, paragraph 5 of DPR n. 309 of 1990 regarding the agreement's terms, the court found no exceptions for the specific issues raised. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; When parties reach an agreement on agreed points in a settlement, they waive the right to raise any other grievances in the subsequent legitimacy trial, except for illegal sentencing and specific consent-related defects.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of grievances legitimacy trial DPR 309 1990 inadmissible appeal procedural costs public prosecutor consent motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 616 cod. proc. pen.
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFFREDO MARIA nato a ACERRA il 20/09/1993 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato aviirso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Loffredo Maria, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024