Criminal appeal dismissed for inadmissibility; appellate court increased fine for residual crime without raising base sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Filippone Samuele Giuseppe inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the appellate court violated the prohibition of reformatio in peius by increasing the fine for a residual crime while absolving him of the main theft charge. The court ruled that since the base sentence remained unchanged, the higher fine was legally permissible and the appeal was manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990: The appellate court may increase the penalty for a residual crime without violating the prohibition of reformatio in peius, provided the increase does not exceed the base sentence or the total penalty already determined in the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE SAMUELE GIUSEPPE nato a PALERMO il 14/04/1999 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Filippone Samuele Giuseppe, che deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena per il residuo reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, essendo stato dichiarato improcedibile il concorrente reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 2 cod. pen. per mancanza di querela, è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk, Rv. 282279), come avvenuto nel caso di specie, in quanto, in luogo della pena base di anni tre di reclusione ed euro trecento di multa siccome fissata dal primo Giudice in relazione al reato di furto aggravato, la Corte di merito ha inflitto la pena di un anno e otto mesi di reclusione e quattromila euro di multa per il restante reato di cui all'art. 73 cit., già satellite in primo grado; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/