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Ordinanza — n. 16759/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16759/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16759/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAHER FARID FAROUK MOHAMED OSMAN nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Taher Farid Farouk Mohamed, che deduce il vizio motivazionale in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena e alla disposta espulsione dal territorio dello Stato, è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, escluso i presupposti per un giudizio prognostico favorevole ex art. 164 cod. pen. e per revocare la misura di sicurezza sulla base di una serie di elementi puntualmente indicati, ossia la circostanza che l'imputato abbia già usufruito del beneficio in esame, la presenza di due condanne irrevocabili e di precedenti dattiloscopici, l'assenza di ravvedimento e di una progettualità di vita alternativa alla commissione di delitti, e considerando, quanto alla misura di sicurezza, che, con l'atto, di appello non era stata documentata una condizione familiare ostativa all'espulsione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Regesto Legislator

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art. 164 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16759/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 164 cod. pen. e per revocare la misura di sicurezza sulla base di una serie di elementi puntualmente indicati, ossia la circostanza che l'imputato abbia già usufruito del beneficio in esame, la presenza di due condanne irrevocabili e di precedenti dattiloscopici, l'assenza di ravvedimento e di una progettualità di vita alternativa alla commissione di delitti, e considerando, quanto alla misura di sicurezza, che, con l'atto, di appello non era stata documentata una condizione familiare ostativa all'espulsione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione sospensione dell'ordine espulsione abbandono del procedimento penale misura di allontanamento revoca della qualità di rifugiato inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAHER FARID FAROUK MOHAMED OSMAN nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Taher Farid Farouk Mohamed, che deduce il vizio motivazionale in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena e alla disposta espulsione dal territorio dello Stato, è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, escluso i presupposti per un giudizio prognostico favorevole ex art. 164 cod. pen. e per revocare la misura di sicurezza sulla base di una serie di elementi puntualmente indicati, ossia la circostanza che l'imputato abbia già usufruito del beneficio in esame, la presenza di due condanne irrevocabili e di precedenti dattiloscopici, l'assenza di ravvedimento e di una progettualità di vita alternativa alla commissione di delitti, e considerando, quanto alla misura di sicurezza, che, con l'atto, di appello non era stata documentata una condizione familiare ostativa all'espulsione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/20