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Ordinanza — n. 16758/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16758/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16758/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI ALEX nato a SASSUOLO il 14/05/1999 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Buscemi Alex, le cui ragioni sono state ribadite con memoria, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i delitti di rapina e lesioni personali, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pag. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 116 cod.pen; Ordinanza — n. 16758/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie attenuazione libera della pena gravità della pena adeguamento della pena sanzione sproporzionata modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod.pen
pen., l'inammissibilità; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI ALEX nato a SASSUOLO il 14/05/1999 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Buscemi Alex, le cui ragioni sono state ribadite con memoria, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i delitti di rapina e lesioni personali, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pag. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod.pen. sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla sua decisività di quei rilievi; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consiglie