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Ordinanza — n. 16757/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16757/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16757/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADIONI GIORGIO nato a TRIESTE il 29/01/1956 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Radioni Giorgio, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 cod.pen. denunciandone la illogicità sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - con particolare riferimento alle dichiarazioni del Genzo - non è consentito stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei recedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16757/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 635 comma 2 n. 1 cod.pen. denunciandone la illogicità sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - con particolare riferimento alle dichiarazioni del Genzo - non è consentito stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei recedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva supplemento per l'integrazione adeguamento della pena recidiva nell'infrazione assistenza riabilitativa misura sostitutiva della detenzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADIONI GIORGIO nato a TRIESTE il 29/01/1956 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Radioni Giorgio, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 cod.pen. denunciandone la illogicità sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - con particolare riferimento alle dichiarazioni del Genzo - non è consentito stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei recedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pagina 4 della sentenza impugnata, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della pena sostitutiva è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidente illogicità, ove, a pagina 5 della sentenza impugnata, si ribadisce l'inidoneità delle stesse alla rieducazione dell'imputato, o alla prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati, in considerazione della elevata capacità a delinquere del reo desunta sia dai numerosi precedenti penali, si dai motivi a delinquere, sia dalla condotta susseguente al reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20/02/2024 Il Consigliere Est. Il Presidente ndra ec,Cone L,jjigi Agostinacchio