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Ordinanza — n. 16754/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16754/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16754/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINCHERA CRISTINA nato a CASSINO il 16/01/1973 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Pinchera Cristina, ritenuto che i primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove indicative della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte offriva una esaustiva motivazione in ordine alla consumazione delle condotte contestate, che avveniva attraverso la valorizzazione dele dichiarazioni di Anna Bianchi che riferiva che la porta era stata forzata, veniva anche rilevato come le emergenze processuali dessero ampiamente conto anche della sussistenza del dell'elemento soggettivo (pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che anche le doglianze rivolte nei confronti del trattamento sanzíonatorio non superano la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondate: la Corte di merito offriva una esaustiva motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, dato che la pena veniva quantificata tenendo in considerazione i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. nel rispetto delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità (pag. 5 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 16754/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Contrariamente a quanto dedotto, la Corte offriva una esaustiva motivazione in ordine alla consumazione delle condotte contestate, che avveniva attraverso la valorizzazione dele dichiarazioni di Anna Bianchi che riferiva che la porta era stata forzata, veniva anche rilevato come le emergenze processuali dessero ampiamente conto anche della sussistenza del dell'elemento soggettivo (pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che anche le doglianze rivolte nei confronti del trattamento sanzíonatorio non superano la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondate: la Corte di merito offriva una esaustiva motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, dato che la pena veniva quantificata tenendo in considerazione i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. nel rispetto delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità (pag. 5 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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insufficienza di prove testimonianza della vittima imputazione di furto prove acquisite illegalmente deposizione inattendibile violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINCHERA CRISTINA nato a CASSINO il 16/01/1973 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Pinchera Cristina, ritenuto che i primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove indicative della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte offriva una esaustiva motivazione in ordine alla consumazione delle condotte contestate, che avveniva attraverso la valorizzazione dele dichiarazioni di Anna Bianchi che riferiva che la porta era stata forzata, veniva anche rilevato come le emergenze processuali dessero ampiamente conto anche della sussistenza del dell'elemento soggettivo (pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che anche le doglianze rivolte nei confronti del trattamento sanzíonatorio non superano la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondate: la Corte di merito offriva una esaustiva motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, dato che la pena veniva quantificata tenendo in considerazione i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. nel rispetto delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità (pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente dra Fcchine