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Ordinanza — n. 16753/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16753/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16753/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBERTI EMANUELA nato a ROMA il 15/09/1957 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATTCIn E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ruberti Emanuela, Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa in relazione alla sussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie delittuosa non superano la soglia di ammissibilità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a p. 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; il giudice di appello ha, infatti, indicato con corrette e logiche argomentazioni i singoli elementi tipici della fattispecie che consentono di affermare la responsabilità penale del ricorrente;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16753/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che altresì generico appare essere il quarto motivo di ricorso laddove si contesta la tardività della querela, doglianza già considerata e disattesa legittimamente dalla Corte di merito, con motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna rivisitazione in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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termini di ricorso durata dell'infrazione restituzione del termine scaduto termine suppletorio di grazia termine di una settimana preclusione per tardività
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBERTI EMANUELA nato a ROMA il 15/09/1957 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATTCIn E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ruberti Emanuela, Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa in relazione alla sussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie delittuosa non superano la soglia di ammissibilità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a p. 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; il giudice di appello ha, infatti, indicato con corrette e logiche argomentazioni i singoli elementi tipici della fattispecie che consentono di affermare la responsabilità penale del ricorrente;

Ritenuto che altresì generico appare essere il quarto motivo di ricorso laddove si contesta la tardività della querela, doglianza già considerata e disattesa legittimamente dalla Corte di merito, con motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna rivisitazione in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Est. Il Presidente