Ordinanza — n. 16752/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMAROU GUEYE nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Amarou Gueye, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata derubricazione del delitto di ricettazione contestato in quello di furto, non supera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 4 della impugnata sentenza, ove si ribadisce la certa provenienza delittuosa della cosa, poiché un documento di identità può essere nella disponibilità del solo intestatario, l'unico ad avere titolo alla sua detenzione e utilizzazione; pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato 'inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16752/2024 — snpen · Corte di Cassazione: rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato 'inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMAROU GUEYE nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Amarou Gueye, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata derubricazione del delitto di ricettazione contestato in quello di furto, non supera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 4 della impugnata sentenza, ove si ribadisce la certa provenienza delittuosa della cosa, poiché un documento di identità può essere nella disponibilità del solo intestatario, l'unico ad avere titolo alla sua detenzione e utilizzazione; pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato 'inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024